FEDERAZIONE DELLE COMUNITA’ E
CONFRATERNITE ELLENICHE
IN ITALIA
Assemblea Costitutiva
Milano 1-2 giugno 1991
DENOMINAZIONE
Art. 1 - E' costituita in Milano ai sensi degli Art. 14 e seguenti del Codice
Civile Italiano un’associazione denominata: FEDERAZIONE DELLE COMUNITA' E
CONFRATERNITE ELLENICHE IN ITALIA (FCCEI).
SEDE
Art. 2 - La sede legale della FCCEI e in Castenaso, 40055 - BOLOGNA in via
Tosarelli 191, mentre la sede operativa è la sede della Comunità che esprime il
Presidente della FCCEI.
TIMBRO
Art. 3 - Il timbro della Federazione ha forma circolare e porta la scritta in
Italiano e Greco: FEDERAZIONE DELLE COMUNITA' E CONFRATERNITE ELLENICHE IN
ITALIA e le iniziali FCCEI ed è tenuto insieme ai verbali delle Assemblee dal
Presidente del Consiglio Direttivo (CD).
DURATA
Art. 4 - La Federazione dura illimitatamente. L'esercizio sociale corrisponde ad
un anno solare.
CARATTERE
Art. 5 - La FCCEI e composta dalle Comunità e Confraternite Elleniche (CCE) in
Italia, le quali rappresenta, coordina e sostiene nelle loro azioni. Non
sostituisce le CCE che sono suoi membri, e che restano pertanto l'unico
rappresentante dei residenti greci nel luogo della loro attività.
La FCCEI non ha nessun interesse per i beni mobili ed immobili propri delle
Comunità e delle Confraternite che aderiscono alla FCCEI.
La FCCEI è democratica, apartitica, non ammette discriminazioni di alcun genere
ed esclude qualsiasi fine commerciale o di lucro.
Luogo della sua attività e l'Italia, ma può agire anche in Grecia e/o dove
ritiene opportuno il CD e/o il Congresso.
SOCI
Art. 6 - Possono essere soci effettivi tutte le CCE d'Italia che:
I) Nelle loro ultime elezioni abbiano votato almeno 15 soci; le CCE nelle cui
elezioni abbiano votato meno di 15 soci possono partecipare come osservatori;
II) I loro statuti non siano in contrasto con lo statuto della FCCEI ed in
particolare con l'art. 5; (ad esclusione delle CCE cui fa riferimento l'art. 6
bis);
III) Sono aperte all'iscrizione di tutti i cittadini greci e i loro familiari
che maggiorenni, siano residenti nel luogo della loro attività.
I membri delle CCE soci della FCCEI non possono essere anche membri di altre CCE
che fanno parte della FCCEI;
IV) In ogni Provincia viene riconosciuta una sola CCE. Nelle Regioni dove non ci
sono CCE membri della FCCEI, la FCCEI può agire direttamente e promuovere
iniziative per la costituzione di CCE locali.
Art. 6 bis - Deroga agli art. 5 e 6 e fatta per le CCE " storiche " come quelle
di Napoli, Trieste, Venezia. L'iscrizione di altre CCE che eventualmente avranno
simili caratteristiche e saranno preesistenti alla costituzione della FCCEI sarà
sottoposta all’approvazione del CO con votazione a maggioranza semplice, durante
tale votazione non avranno diritto al voto.
Art. 7 - L’iscrizione alla FCCEI si ottiene mediante domanda scritta con
allegati:
I) dichiarazione di accettazione dello Statuto della FCCEI;
II) verbale dell'ultima Assemblea Elettorale dove risulta chiaramente il numero
dei votanti;
III) statuto valido ai fini del C.C. dello Stato Italiano;
Le domande d’iscrizione con diritto di partecipazione al Congresso successivo
possono essere accettate se inviate almeno 30 gg prima del Congresso stesso.
Fede farà la data del timbro postale e/o il verbale del CD.
Art. 8 - L'eventuale rigetto di una domanda d’iscrizione da parte del CD deve
essere motivata per iscritto ed in base al presente statuto.
La CCE di cui la domanda e stata respinta può far ricorso al 1° Congresso
successivo alla presentazione della sua domanda. II suo ricorso ha la precedenza
assoluta sull’Ordine del Giorno (OdG) ed eventuale sua accettazione sarà valida
a tutti gli effetti nel Congresso stesso.
OBIETTIVI
Art. 9 - La Federazione si prefigge i seguenti scopi:
I) Promuovere i contatti e le relazioni tra le varie CCE i loro soci stabilendo
rapporti di cordiale solidarietà;
II) Curare sviluppare e coordinare i rapporti tra le CCE e la Grecia;
III) Sviluppare e favorire le relazioni nel settore sociale, culturale,
turistico, artistico e sportivo degli appartenenti alle CCE con la Grecia e
l'Italia;
IV) Promuovere la diffusione della cultura e l’insegnamento della lingua
neoellenica;
V)Promuovere e sviluppare contatti con Federazioni Elleniche di altri Paesi,
nonché Associazioni di altre nazionalità operanti in Italia e/o in Grecia;
VI) Aderire alla Confederazione Europea e al Consiglio Mondiale dell’Emigrazione
Ellenica (SAE).
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Art. 10 - Il socio ha il diritto e il dovere (se è d' accordo) partecipare alla
vita della Federazione, nelle forme e nei modi stabiliti dagli organi sociali.
Deve informare la FCCEI per ogni:
- modifica di statuto;
- elezione di organi sociali e numero di votanti;
- l'indirizzo della CCE;
- ogni petizione, risoluzione ed in genere circa ogni manifestazione inerente
alla sua attività.
Qualora un socio disattenda le norme di questo statuto, potrà venire richiamato,
e per gravi motivi e mancanze anche sospeso, con decisione presa a maggioranza
dal CD e fino al successivo CO e/o CS, a cui spetta la decisione finale dopo
aver sentito le contro - deduzioni del sospeso. Le votazioni avvengono con
l'alzata di mano tranne che per le questioni giudicate gravi dal CD che
avverranno a scrutinio segreto. Lo scrutinio segreto potrà essere utilizzato
anche qualora lo richieda 1/3 del Congresso e per una precisa questione.
L'iscrizione alla Federazione comporta il versamento di una quota d'iscrizione
pari a Lit. 200.000.
Ogni CCE socio della Federazione e inoltre tenuta al versamento di una quota
annua pari a Lit. 10.000. - per ogni membro che abbia votato nelle ultime
elezioni. Farà fede il verbale delle relative elezioni. La quota annua viene
versata entro il mese di Gennaio dell'anno successivo a cui si riferisce. Su
proposta del CD il Congresso può modificare annualmente tale contributo. Il
Congresso inoltre può deliberare la richiesta di contributi straordinari.
Art. 11 - L'associato può recedere dalla Federazione; la dichiarazione di
recesso deve essere comunicata per iscritto al CD ed ha effetto sempre allo
scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno entro il 30 novembre. La
qualità di socio viene conservata con il versamento della quota. Il ritardo con
il pagamento della quota può essere giustificato solo per motivi gravi. Il
giudizio in merito spetta al CD.
Art. 12 - Il socio che per qualsiasi motivo cessi di appartenere alla
Federazione, non potrà a nessun titolo reclamare i versamenti eseguiti, ne
vantare diritto alcuno sul patrimonio della Federazione stessa.
ORGANI DELLA FEDERAZIONE DELLE COMUNITA' E CONFRATERNITE ELLENICHE IN ITALIA
Art. 13 - Gli organi sociali sono:
- Il Congresso
- Il Consiglio Direttivo
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri.
Art. 14 - Il CD può proporre al Congresso, la nomina a Presidente Onorario della
Federazione personalità che abbiano dato un contributo particolarmente
importante alla sua attività.
IL CONGRESSO
Art. 15 - Il Congresso della Federazione e l'organo supremo di essa ed e
costituito da tutti i rappresentanti (R) delle CCE soci, che sono in regola con
i pagamenti delle loro quote e risultino regolarmente iscritte. Ogni
rappresentante dispone di un voto.
Art. 16 - Spetta al Congresso Ordinario:
I) stabilire l'indirizzo generale dell'attività della Federazione:
Il) eleggere i componenti del CD, del C. R. C. (collegio dei revisori dei
conti), del C.Pr. (collegio dei probiviri) e ratificare le eventuali surroghe
nelle cariche sociali;
III) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
IV) approvare l'operato tra due Congressi del CD;
V) stabilire la quota sociale annua;
VI) deliberare su ogni argomento posto all'ordine del giorno secondo le norme
del presente statuto.
Art. 17 - Il Congresso Straordinario delibera:
I) sulle modifiche dello Statuto;
II) sulle questioni che dalla legge o dal presente Statuto fossero attribuite di
sua competenza;
III) sull’eventuale scioglimento della Federazione e sulla nomina dei
liquidatori; il CS e validamente costituito in prima convocazione quando sono
rappresentati almeno due terzi dei R. In seconda il CS è validamente costituito
quando sono rappresentati almeno la meta più uno dei R, tranne che per le
delibere previste dall'Art.36.
Art. 18 - Il COCO si riunisce una volta ogni due anni. Il CS può essere
convocato qualvolta sia ritenuto opportuno dal CD, oppure su richiesta firmata
da almeno un terzo dei R dell'ultimo CO, o un terzo del CD, anche in luogo
diverso da quello della Sede della Federazione.
Il CO e/o CS e convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vice
Presidente mediante lettera raccomandata inviata almeno 90 (60 per quello
Straordinario) giorni prima della data di riunione e recante l'indicazione
dell’ordine del giorno, la sede nonché la data e l'ora della prima e
dell'eventuale seconda convocazione.
Art. 19 - Il Congresso e presieduto da una Presidenza composta da tre R ed
eletta dal Congresso a maggioranza relativa; le funzioni di Presidente svolgerà
il R che avrà ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità il
Presidente viene eletto dai tre membri della Presidenza; le funzioni di
segretario per la redazione del verbale vengono svolte da uno o più R designati
dal Congresso stesso. Alla fine del Congresso viene letto il verbale e di
seguito previa approvazione dell'Assemblea stessa viene controfirmato dai membri
della Presidenza. Il CO e validamente costituito in prima e/o successiva
convocazione quando sia presente la maggioranza dei R.
Il Congresso delibera di regola a maggioranza semplice di voti dei R.
L'eventuale regolamento interno viene deliberato dal congresso stesso. Le
delibere regolarmente assunte dal Congresso vincolano tutti gli Associati della
Federazione ancorché assenti o dissenzienti.
Le proposte di modifica del presente statuto dovranno essere presentate dal CD o
da un decimo dei R all'ultimo CO e deliberate dal CS con l'approvazione di
almeno due terzi dei R effettivi intervenuti al Congresso stesso.
Le delibere del Congresso saranno fatte constatare mediante verbale firmato dal
Presidente del Congresso e dal/dai Segretari.
Art. 20 - I R delle CCE devono essere stati eletti secondo il sistema elettorale
in vigore alla loro CCE. Se si tratta di CO devono essere stati eletti dopo
l'ultimo CO della FCCEI. Se si tratta di CS possono partecipare in primo luogo i
R eletti per il CS in merito ed in secondo luogo i R eletti per l'ultimo
Congresso.
I membri del CD uscente se non sono stati eletti come R delle loro CE di
appartenenza possono partecipare con diritto di parola ma non di voto e/o di
elezione.
Possono essere eletti tutti i R effettivi ancorché assenti.
Il numero dei R da ogni CCE dipende dal numero dei votanti che gli hanno eletti.
Per stabilirlo bisogna dividere il n. dei votanti con il n. 10. Nel caso in cui
il resto sia superiore della metà viene aggiunto un altro R.
Art. 21 - La relazione, il bilancio e/o eventuali proposte di modifica dello
statuto della Federazione devono essere inviati alle CCE soci almeno 45 gg prima
della convocazione del Congresso.
Tra un CO ed un CS nonché dalla prima e seconda convocazione devono intercorrere
almeno 60 minuti.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 22 – Il CD rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono
rieleggibili.
E' composto da 7 membri (se le CCE soci della Federazione sono da 2 a 5), 9
membri (se le CCE soci della Federazione sono da 6 a 10) e 11 membri (se le CCE
della Federazione sono 11 o più).
I membri del CD vengono eletti tra i R effettivi, dal CO. n CD elegge tra i suoi
Componenti un Presidente (P), un Vice Presidente (vP), un Segretario (S), un
Tesoriere (T). Se un membro del CD e assente per tre riunioni ordinarie
consecutive e senza aver precedentemente informato in CD può essere sostituito
dal primo membro supplente in graduatoria di voti. Se non ci sono membri
supplenti e il numero dei membri del CD e inferiore della meta, il CD e
obbligato a convocare entro 90 giorni un Congresso incaricato ad eleggere un
nuovo CD .
Il P. il vP. il S. e il T. costituiscono l'Esecutivo del C.D. I compiti
dell'Esecutivo sono: realizzare il programma deciso dal C.D. nel suo insieme e
svolgere le funzioni operative della FCCEI fra 2 Consigli consecutivi.
L'Esecutivo informa necessariamente il C.D. al successivo Consiglio sul suo
operato e dal quale poi riceve direttive ed indicazioni per il periodo
successivo.
Art. 23 - Il CD e convocato dal P almeno una volta ogni 2 mesi, ogni qualvolta
lo stesso P lo ritiene necessario, oppure quando ne fanno richiesta scritta e
motivata almeno 3 dei Consiglieri o 1/3 delle CCE soci. Per la validità delle
delibere e richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso
di parità il Presidente dispone di doppio voto. Le riunioni del CD sono aperte
ai soci CCE le quali possono seguire, con diritto di parola ma non di voto,
tramite loro rappresentanti designati dal loro CD.
Art. 24 - Compete al CD nell'ambito del programma biennale deciso dal Congresso:
I) nominare il P, il vP, il S e il T;
1I) deliberare su tutte le questioni di carattere generale che riguardino la
Federazione;
III) predisporre e realizzare i programmi sociali;
IV) deliberare sull'ammissione di nuovi soci;
V) deliberare sulla sospensione di soci;
VI) redigere i bilanci annuali e biennali;
VII) stabilire il programma dl manifestazioni e di attività;
VIII) decidere sull'accettazione di contributi economici;
IX) il CD o il Congresso potrà costituire commissioni consultive e di lavoro
aperte a tutti i soci, incaricate di esaminare particolari problemi o
iniziative. Le Commissioni hanno funzioni propositive e partecipano attivamente
alla realizzazione delle proposte convalidate dal Congresso e/o dal CD.
Tutte le decisioni del CD sono sottoposte all'approvazione del CO o CS della
Federazione. Fino al Congresso le decisioni del CD sono comunque valide a tutti
gli affetti salvo deroghe previste dal presente statuto.
IL PRESIDENTE
Art. 25 - Il P della Federazione, eletto in seno al CD ha, a tutti gli effetti,
la rappresentanza legale dalla Federazione ed adotta i provvedimenti necessari
allo svolgimento dell'attività sociale e deliberati dal CD. E' nominato dal CD a
maggioranza di voti.
IL VICE PRESIDENTE
Art. 26 - In caso di assenza del P subentra nelle funzioni il VP. E' nominato
dal CD a maggioranza dei voti.
IL TESORIERE
Art. 27 - II T cura l’amministrazione delle somme depositate, in conformità al
bilancio preventivo e riferisce al CD per la redazione del conto consuntivo. E’
nominato dal CD a maggioranza dei voti.
IL SEGRETARIO
Art. 28 - Il S ha il compito di coordinare e promuovere le varie attività della
Federazione, eseguendo i provvedimenti deliberati dal CD. Inoltre cura la
redazione degli atti deliberativi e la tenuta dei libri sociali e dell'archivio.
E’ nominato dal CD a maggioranza dei voti.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 29 - Il C.R.C. e composto da tre membri effettivi. Essi sono eletti dal
Congresso ed hanno unzioni di controllo amministrativo. Eleggono un loro
Presidente che ha l'incarico di convocarli ogni 6 mesi, ed effettuare il
controllo economico di cui estratto verrà inviato a tutta le CCE soci. Deve
infine redigere il bilancio consuntivo e presentarlo al CO.
Le decisioni del C.R.C. sono valide quando siano presenti tutti i suoi membri
effettivi (3). In caso di impedimento, i supplenti subentrano agli effettivi in
ordine di graduatoria di voti. Durano in carica 2 anni.
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 30 - Il C.P. e composto da tre membri eletti dal Congresso; durano in
carica due anni.
Esso ha compiti di decidere secondo equità, quali arbitri irrituali, la
controversie tra Associati o tra Associati ed organi collegiali.
Il C.P. agisce di propria iniziative, su segnalazione di qualsiasi interessato o
per incarico delle parti.
Sanzioni disciplinari. Il C.P. può applicare le seguenti sanzioni:
I) il richiamo scritto;
n) la deplorazione
m) la sospensione dell'attività associativa da tre a dodici mesi;
IV) l'espulsione dalla Federazione.
Procedimento. Il C.P. entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso o
dall'incarico, procede alla contestazione degli addebiti, compie tutte le
indagini od istruttorie che ritiene opportune e, sentiti gli interessati, decide
a semplice maggioranza.
Le decisioni del C.P. sono valide quando siano presenti tutti i suoi membri
effettivi (3). In caso di impedimento, i supplenti subentrano agli effettivi in
ordine di graduatoria di voti.
Il C.P. entro 5 giorni dalla delibera, deve darne comunicazione agli interessati
ed al P della Federazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della decisione
sulle questioni di cui il presente articolo, gli interessati possono proporre
ricorso al CD che, dopo averli sentiti, si pronuncia senza formalità di sorta, a
semplice maggioranza. Il ricorso sospende l'efficacia del provvedimento
impugnato.
Entro 5 giorni dalla pronuncia definitiva il CD deve darne comunicazione agli
interessati.
Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della decisione
sulle questioni di cui il presente articolo, gli interessati possono proporre
ricorso al primo CO e/o CS che, dopo averli sentiti, si pronuncia senza
formalità di sorta, a semplice maggioranza. Il ricorso sospende l'efficacia del
provvedimento impugnato.
Art. 31 - II patrimonio della Federazione e costituito dai proventi delle quote
associative, dalle erogazioni fatte a qualunque titolo a favore della
Federazione e dalle eccedenze annuali di bilancio.
Art.32 - L'esercizio finanziario decorre dal 10 gennaio al 31 dicembre di ogni
anno.
Art. 33 - Il CD convoca il CO per l’elezione del CD, del C.R.C. e del C.P. entro
un mese dallo scadere del mandato come previsto dagli Art. 15, 29 e 30 del
presente statuto, mandato che decorre dall'insediamento precedente.
Il Congresso delibera, sulla relazione consuntiva del CD uscente, e stabilisce
la sede per la votazione che avverrà alla fine dei suoi lavori. Durante il
Congresso vengono presentati i candidati alle varie cariche sociali. Dopo la
chiusura del Congresso che avviene con l'elezione della Commissione Elettorale
(CE) non vengono accettate nuove candidature.
Il Congresso elegge una (CE) composta da tre (3) scrutinatori i quali
eleggeranno tra di loro un Presidente. I membri della (CE) non possono far parte
dei candidati alle altre cariche sociali.
Il CD decade al momento stesso dell'inizio delle votazioni per l'elezione delle
cariche sociali.
Il Congresso procede, per scrutinio segreto, al rinnovo delle cariche sociali su
schede predisposte dal CD dove sono elencati in ordine alfabetico i R che hanno
presentato la loro candidatura.
Ogni R avente diritto di voto potrà esprimere per l'elezione del CD:
fino a 3 preferenze se il CD sarà composto da 7 membri;
fino a 4 preferenze se il CD sarà composto da 9 membri;
fino a 5 preferenze se il CD sarà composto da 11 membri.
Per l'elezione del C.R.C. e del C.P. potrà esprimere 1 preferenza.
I R possono candidarsi per pili cariche sociali, ma possono essere eletti
soltanto in una. Ciò significa che se vengono eletti in più cariche sociali
dovranno rinunciare a favore di una solo.
Art. 34 - La (CE) proclama eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti
validi. I non eletti in ordine di graduatoria sono supplenti. Nei casi di parità
si procede col ballottaggio unico e persistendo della parità a sorteggio tra i
candidati con uguale numero di voti.
Art. 35 - Esaurita la procedura di scrutinio delle schede, II Presidente della
(CE) proclamerà l'esito delle votazioni. Entro 30 giorni dalle elezioni il CD si
dovrà riunire per procedere alla nomina del P, del vP, del T e del S.
Analogamente il C.R.C. e il C.P.
SCIOGLIMENTO
Art. 36 - La Federazione si estingue per deliberazione adottata dall'assemblea
dei soci, con la presenza, anche in seconda convocazione, di almeno due terzi
dei soci. II patrimonio, all'atto dello scioglimento, verrà devoluto secondo le
modalità che in tale occasione saranno indicate.
RICHIAMO AL C.C.
Art. 37 - Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa esplicito
richiamo alle disposizioni di legge in materia.
MILANO, 1-2 GIUGNO 1991 VOTI A FAVORE 24 VOTI CONTRARI 1
Articolo 2) Sede. ..., i rappresentanti della Confraternita di Napoli hanno
espresso voto di Astensione.
BOLOGNA 8 Maggio 1999 ASSEMBLEA STATUTARIA per rettifica dello STATUTO.
Lo STATUTO e stato approvato ad unanimità ed e considerato immediatamente
esecutivo.
Lo STATUTO e composto da 10 pagine e da 37 articoli.
|